Continuano gli aggiornamenti relativi alla direttiva che disciplina l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, introdotta a settembre con DLgs. 116/2020, di cui abbiamo già trattato in alcuni dei nostri precedenti articoli del blog.
Una prima novità è quella introdotta dal Decreto Sostegni 2021, convertito in legge L. 69/2021, e riguarda la sospensione fino a fine anno dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.
Tuttavia, la nuova normativa non pone fine ai dubbi interpretativi che accompagnano questa legge e che lasciano dei punti irrisolti, in particolare per quanto riguarda le regole da seguire nel caso delle etichette.
La norma stabilisce infatti che è obbligo del produttore d’imballaggi marcare i propri imballi con due indicazioni:
- natura del materiale, secondo decisione (CE) 97/129;
- destinazione a fine vita.
Nel caso specifico delle etichette, per ciò che riguarda l’indicazione della natura del materiale, il lavoro risulta semplice: l’indicazione sarà PAP 22 nel caso di etichette in carta; un numero da 1 a 6 per le etichette in plastica.
E nel caso di colle, adesivi ed inchiostri? Questa è una domanda che riceviamo molto frequentemente dai nostri clienti e alla quale diamo risposta seguendo quando indicato dalle linee guida del Conai:
“Qualora l’imballaggio sia realizzato con uno dei materiali di imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro), accoppiato o trattato con un altro materiale, diverso da quello di imballaggio (come colle, adesivi, inchiostri), è sempre da considerarsi monomateriale.”
Quindi, nel caso di un’etichetta in carta con uno strato di inchiostro e l’uso di colle che hanno peso superiore al 5% del peso totale dell’imballaggio, riporterà la sola codifica prevista per gli imballaggi monomateriali in carta.
Per quanto riguarda, invece, il secondo punto, ovvero la destinazione a fine vita dell’etichetta, la normativa lascia in sospeso alcuni chiarimenti che già sono stati richiesti al Ministero della Transizione Ecologica (MITE), in particolare in relazione alle etichette autoadesive: ha senso marcarle con indicazioni sullo smaltimento a fine vita, se poi vengono smaltite nella frazione corrispondente al prodotto su cui sono applicate, anche diverso dal materiale dell’etichetta?
Come si evince dalle linee guida del Conai, che hanno cercato di fare chiarezza anche su questo punto, l’indicazione della codifica sullo smaltimento a fine vita dell’etichetta non ha senso, a meno che l’etichetta non sia separabile manualmente dal packaging principale. In questo caso specifico l’etichetta è definita un imballaggio, e quando essa non segue il flusso della componente principale su cui è apposta, va considerata come una singola componente e codificata come tale secondo la Decisione 129/97/CE.
Ma altre sono le criticità che emergono dalla legge sull’etichettatura ambientale degli imballaggi a cui il MITE non ha saputo dare risposta:
- L’obbligo ricade sui produttori degli imballaggi, ma per stabilire come marcare un imballaggio è necessario rivedere l’impostazione grafica, che è stabilita dal cliente.
- Non ci sono indicazioni sulle norme tecniche UNI da seguire e non è stata verificata la rispondenza tra i codici presenti nella decisione (CE) 97/129 e i prodotti attualmente sul mercato.
- Mancano le regole (colore, dimensione, posizionamento, grafica, ecc.) e il campo di applicazione non è ben definito.
Anche su questi aspetti hanno cercato di fare chiarezza le linee guida del Conai e le diverse associazioni di categoria per supportare le aziende in materia di etichettatura ambientale.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento, mi farà piacere ricevere delle domande per approfondire ulteriori aspetti insieme.
Potete scrivermi al seguente indirizzo: francesca.delzanno@eticasrl.net
Stampiamo etichette con passione e competenza!
21/07/21