Etichettatura ambientale degli imballaggi: novità ed aspetti di interesse per le etichette

Continuano gli aggiornamenti relativi alla direttiva che disciplina l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, introdotta a settembre con DLgs. 116/2020, di cui abbiamo già trattato in alcuni dei nostri precedenti articoli del blog.

Una prima novità è quella introdotta dal Decreto Sostegni 2021, convertito in legge L. 69/2021, e riguarda la sospensione fino a fine anno dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.

Tuttavia, la nuova normativa non pone fine ai dubbi interpretativi che accompagnano questa legge e che lasciano dei punti irrisolti, in particolare per quanto riguarda le regole da seguire nel caso delle etichette.

La norma stabilisce infatti che è obbligo del produttore d’imballaggi marcare i propri imballi con due indicazioni:

  • natura del materiale, secondo decisione (CE) 97/129;
  • destinazione a fine vita.

Nel caso specifico delle etichette, per ciò che riguarda l’indicazione della natura del materiale, il lavoro risulta semplice: l’indicazione sarà PAP 22 nel caso di etichette in carta; un numero da 1 a 6 per le etichette in plastica.

E nel caso di colle, adesivi ed inchiostri? Questa è una domanda che riceviamo molto frequentemente dai nostri clienti e alla quale diamo risposta seguendo quando indicato dalle linee guida del Conai:

“Qualora l’imballaggio sia realizzato con uno dei materiali di imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro), accoppiato o trattato con un altro materiale, diverso da quello di imballaggio (come colle, adesivi, inchiostri), è sempre da considerarsi monomateriale.”

Quindi, nel caso di un’etichetta in carta con uno strato di inchiostro e l’uso di colle che hanno peso superiore al 5% del peso totale dell’imballaggio, riporterà la sola codifica prevista per gli imballaggi monomateriali in carta.

Per quanto riguarda, invece, il secondo punto, ovvero la destinazione a fine vita dell’etichetta, la normativa lascia in sospeso alcuni chiarimenti che già sono stati richiesti al Ministero della Transizione Ecologica (MITE), in particolare in relazione alle etichette autoadesive: ha senso marcarle con indicazioni sullo smaltimento a fine vita, se poi vengono smaltite nella frazione corrispondente al prodotto su cui sono applicate, anche diverso dal materiale dell’etichetta?

Come si evince dalle linee guida del Conai, che hanno cercato di fare chiarezza anche su questo punto, l’indicazione della codifica sullo smaltimento a fine vita dell’etichetta non ha senso, a meno che l’etichetta non sia separabile manualmente dal packaging principale. In questo caso specifico l’etichetta è definita un imballaggio, e quando essa non segue il flusso della componente principale su cui è apposta, va considerata come una singola componente e codificata come tale secondo la Decisione 129/97/CE.

Ma altre sono le criticità che emergono dalla legge sull’etichettatura ambientale degli imballaggi a cui il MITE non ha saputo dare risposta:

  • L’obbligo ricade sui produttori degli imballaggi, ma per stabilire come marcare un imballaggio è necessario rivedere l’impostazione grafica, che è stabilita dal cliente.
  • Non ci sono indicazioni sulle norme tecniche UNI da seguire e non è stata verificata la rispondenza tra i codici presenti nella decisione (CE) 97/129 e i prodotti attualmente sul mercato.
  • Mancano le regole (colore, dimensione, posizionamento, grafica, ecc.) e il campo di applicazione non è ben definito.

Anche su questi aspetti hanno cercato di fare chiarezza le linee guida del Conai e le diverse associazioni di categoria per supportare le aziende in materia di etichettatura ambientale.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento, mi farà piacere ricevere delle domande per approfondire ulteriori aspetti insieme.

Potete scrivermi al seguente indirizzo: francesca.delzanno@eticasrl.net

 

Stampiamo etichette con passione e competenza!

 

21/07/21

Etichettatura ambientale degli imballaggi: cosa sapere e domande frequenti

Dal 26 settembre 2020 è entrato in vigore il d.lgs. 116/2020 che modifica la parte del Testo Unico Ambientale (T.U.A.) dedicata alle norme generali sui rifiuti e sugli imballaggi. Abbiamo già parlato delle novità introdotte dalla norma in uno dei nostri precedenti articoli: Etichetta ambientale: tutti gli aggiornamenti.

Questa normativa ha sollevato non poche questioni a cui le associazioni di settore, fra cui GIPEA ed ASSOGRAFICI, hanno risposto dopo diverse consultazioni e interpelli con le Autorità competenti. Raccogliamo di seguito alcune delle domande che le aziende nostre clienti ci rivolgono più frequentemente e, attraverso i tool messi a disposizione dalle associazioni di categoria, cercheremo di dare delle risposte esaustive.

Innanzitutto, va chiarito cosa si intende per ‘imballaggio’. Il D.lgs. 152/06 nell’art. 218 comma 1 lo definisce così: “il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.” Ciò significa che elementi quali colle ed inchiostri vanno considerati parte integrante dell’imballaggio e, ai fini della nostra analisi, non vanno distinti.

DOVE APPORRE LA CODIFICA?

La codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 129/97/CE deve essere apposta (stampata o impressa) su ciascuna componente separabile manualmente del packaging. Qualora non fosse possibile dividere le componenti allora può essere apposta o sul corpo principale dell’imballo, o sull’etichetta o su un altro supporto che renda facilmente visibile l’informazione al consumatore finale.

 

Esempio: codifiche alfanumeriche

 

COSA SI INTENDE PER ETICHETTA SEPARABILE MANUALMENTE?

“L’etichetta si considera separabile manualmente se è progettata per essere separata dall’utente, senza rischi per la sua salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili” (fonte etichetta-conai.com). Qualora l’etichetta non fosse separabile manualmente, quindi, la codifica del materiale di cui è composta è facoltativa.

IN CASO DI ETICHETTA SEPARABILE MANUALMENTE, COME PROCEDERE?

L’etichetta è definita un imballaggio, perciò quando essa non segue il flusso della componente principale su cui è apposta, va considerata come una singola componente e codificata come tale secondo la Decisione 129/97/CE.

LE INFORMAZIONI FACOLTATIVE

Tutti gli imballaggi destinati al commercio con altre imprese (B2B) devono riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE.

Anche gli imballaggi destinati a venire a contatto con il pubblico (B2C) devono riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE. Oltre a tale codifica, la norma prevede che questi imballaggi riportino anche le indicazioni al consumatore per una corretta raccolta differenziata. Il decreto Milleproroghe ha previsto la sospensione di questo specifico obbligo fino al 31 dicembre 2021. Ove possibile, si suggerisce di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale)” e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.” (Fonte etichetta-conai.com).

Domanda frequente

Se su un imballaggio viene apposta una etichetta in carta non separabile manualmente, occorre riportare la simbologia anche sull’etichetta?

I sistemi di imballaggio che prevedono un corpo principale e altre componenti accessorie non separabili manualmente, ad esempio l’etichetta, a prescindere dal suo peso, devono riportare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale del corpo principale, e le indicazioni sulla raccolta (nel caso si tratti di un imballaggio destinato al canale B2C), che seguono il materiale del corpo principale.

Ove possibile, si può apporre la sola codifica identificativa del materiale, come da Decisione 129/97/CE, anche sulle componenti non separabili manualmente (cioè l’etichetta), ma, su queste, non va riportata l’indicazione sulla raccolta.

E’ facoltativo, quindi, prevedere la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE per l’etichetta in carta non separabile manualmente.

(fonte Conai)

Abbiamo riportato alcuni chiarimenti su questo aspetto così delicato e ancora in corso di definizione.

Ci farà molto piacere ricevere delle domande per approfondire ulteriori aspetti della norma.

Potete scriverci ai seguenti indirizzi:

Roberta.quero@eticasrl.net

Francesca.delzanno@eticasrl.net

Vi risponderemo con passione e competenza!

07/04/2021

Etichetta ambientale: tutti gli aggiornamenti

Cresce sempre di più l’attenzione del consumatore verso le caratteristiche green dei prodotti che acquista. Parallelamente, cresce l’esigenza di assicurare una corretta informazione non solo del prodotto ma anche del suo packaging e dell’impatto che la loro realizzazione ha avuto sull’ambiente.

 

COS’E’ L’ETICHETTA AMBIENTALE

Dal 1992 la Legislazione Europea ha permesso alle aziende che volevano comunicare il proprio impegno nella sostenibilità di adottare volontariamente il marchio ecologico o etichetta ambientale. Il marchio (il simbolo della margherita) che contraddistingue il prodotto certificato, apposto sull’imballo o sull’etichetta, permette al consumatore di individuare facilmente il prodotto più rispettoso dell’ambiente. La metodologia per l’assegnazione del marchio prevede l’analisi dell’intero ciclo di vita del prodotto (Life Cycle Assessment) secondo quanto indicato dalle norme ISO 14040/14044 e la valutazione del suo impatto sull’ambiente a partire dall’estrazione delle materie prime fino allo smaltimento.

“Le etichette ambientali svolgono quindi un duplice ruolo: da un lato incentivano l’uso di beni a ridotto impatto ambientale, dall’altro forniscono un riconoscimento per quelle aziende che si indirizzano verso scelte di produzione virtuose” (fonte Camera di Comm. di Ancona).

 

LE NUOVE DIRETTIVE

Il 26 settembre 2020 è una data importante per lo sviluppo dell’ Economia circolare: entra infatti in vigore il d.lgs. 116/2020 che modifica la parte del Testo Unico Ambientale (T.U.A.) dedicata alle norme generali sui rifiuti e imballaggi. Il Decreto Legislativo rende obbligatoria l’etichetta ambientale inserendo importanti novità, ad esempio, impone che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio. Diventa obbligatoria anche l’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio. (fonte Conai).

L’etichettatura ambientale quindi, sotto forma di codici alfanumerici, può essere riportata sia sulle singole componenti separabili sia sul corpo principale dell’imballaggio, ove questo non sia possibile viste le dimensioni ridotte del prodotto, si può ricorrere all’uso di QR Code o di apposite App.

Le informazioni minime che devono essere obbligatoriamente riportate in etichetta riguardano:

  • Descrizione della tipologia di imballaggio scritta per esteso o tramite rappresentazione grafica;
  • Identificazione del materiale con codifica alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE, integrata eventualmente con l’icona prevista dalla norma tecnica di riferimento;
  • identificazione della famiglia di materiale di riferimento e l’indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata);

(fonte Conai)

Le altre informazioni che possono essere volontariamente inserite sull’etichetta ambientale riguardano:

  1. Le indicazioni al consumatore per supportarlo in una raccolta differenziata di qualità;
  2. Le informazioni aggiuntive sulle caratteristiche ambientali dell’imballaggio quali:
  • Asserzione di riciclabilità, in caso l’imballaggio sia conforme alla norma tecnica UNI EN 13430:2005 e/o relativi marchi;
  • Asserzione di contenuto di riciclato, e/o relativi marchi di certificazione del contenuto di riciclato;
  • Asserzione di compostabilità, qualora l’imballaggio sia conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 13432:2002 e/o relativi marchi di certificazione;
  • Adesione a CONAI o ai consorzi di filiera o ad altri sistemi EPR (Extended Producer Responsibility, ovvero l’insieme delle pratiche, procedure e sistemi per la gestione obbligatoria della responsabilità del produttore)(fonte CONAI)

 

Per approfondimenti sugli obblighi dei singoli materiali si rimanda al sito CONAI.

 

CONCLUSIONI

È doveroso osservare che vi sono ancora alcune criticità per i produttori di imballaggi che, grazie allo sforzo congiunto dei consorzi di filiera, sono in via di chiarimento, ad esempio:

  1. Non sono state stabilite modalità e tempi per smaltire eventuali scorte e per modificare gli impianti stampa;
  2. L’obbligo ricade sul produttore di imballaggi, ma per stabilire come marcare un imballo è necessario rivedere l’impostazione grafica che è stabilita dal cliente.

Vi terremo aggiornati sui nuovi sviluppi e prossimamente approfondiremo alcuni aspetti emersi da questa nuova legge.

In ogni caso noi di etic.a siamo molto soddisfatti dell’introduzione di questa norma: da sempre siamo convinti che l’attenzione alla sostenibilità ambientale dei prodotti sia una precisa responsabilità di chi vuole fare Impresa in modo consapevole e rispettoso dell’ambiente.

Per questo motivo abbiamo creato il Programma etic.a & sostenibilità che è possibile approfondire cliccando qui.

 

…. stampiamo etichette con passione e competenza…

 

13/11/2020

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